89/686/EEC Personal Protective Equipment

89/686/CEE EQUIPAGGIAMENTO PER LA PROTEZIONE PERSONALE

L'obiettivo della direttiva è garantire la libera circolazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) all'interno del mercato comunitario armonizzando completamente i requisiti essenziali di sicurezza ai quali devono conformarsi.

La direttiva DPI - formalmente nota come direttiva 89/686/CEE del Consiglio europeo sui dispositivi di protezione individuale - è la base su cui i produttori di DPI sono autorizzati ad apporre il marchio CE sui loro prodotti.

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono definiti nella direttiva come qualsiasi dispositivo o apparecchio progettato per essere indossato o trattenuto da un individuo per la protezione contro uno o più rischi per la salute e la sicurezza nell'esecuzione delle attività dell'utente.

Affinché i DPI siano legalmente immessi sul mercato negli Stati membri dell'Unione europea (UE), deve recare il marchio CE. Il marchio CE deve essere del formulario specificato nella direttiva e deve essere alto almeno 5 mm. Deve essere apposto sul prodotto o, se l'articolo è molto piccolo, mostrato sulla confezione. Per alcune categorie di DPI, il fabbricante deve chiedere ad un organismo notificato che i DPI si sottopongano all'esame CE del tipo, seguito, in alcuni casi, da elementi di controllo di qualità.

La direttiva prevede tre categorie di DPI: Semplice (categoria I), Intermedio (categoria II) e Complesso (categoria III). L'entità del controllo sul sistema di produzione e di qualità del fabbricante e il grado di coinvolgimento di un organismo notificato sono determinati dalla categoria. La categorizzazione dei DPI è soggetta a revisione periodica e un elenco corrispondente è mantenuto aggiornato e pubblicato dalla Commissione europea.

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