Directive 2014/68/EU on Pressure equipment

DIRETTIVA 2014/68/UE SULLE ATTREZZATURE A PRESSIONE

La presente direttiva si applica alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione della conformità delle attrezzature a pressione e dei gruppi con una pressione massima consentita PS superiore a 0,5 bar. 2. La presente direttiva non si applica ai seguenti elencati:

(a) tubazioni comprendenti tubazioni o un sistema di tubazioni progettato per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto (onshore o offshore) a partire dall'ultimo dispositivo di isolamento situato entro i limiti dell'impianto, comprese tutte le attrezzature annesse progettate specificamente per le condotte; tale esclusione non si applica alle apparecchiature standard a pressione, come si può trovare nelle stazioni di riduzione della pressione o nelle stazioni di compressione;

(b) reti per la fornitura, la distribuzione e lo scarico di acqua e delle relative attrezzature e gallerie, quali penstocks, gallerie di pressione, pozzi di pressione per impianti idroelettrici e relativi accessori specifici

(c) recipienti semplici a pressione contemplati dalla direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(d) distributori di aerosol contemplati dalla direttiva 75/324/CEE del Consiglio

(e) attrezzature classificate come non superiori alla categoria I della presente direttiva e disciplinate da una delle seguenti direttive::

  • (i) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
  • (ii) Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
  • (iii) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
  • (iv) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio
  • (v) Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
  • (vi) Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(f) attrezzature di cui al punto TFUE;

(g) elementi specificamente destinati all'uso nucleare, il cui guasto può provocare un'emissione di radioattività;

(i) attrezzature di controllo del pozzo utilizzate nell'industria dell'esplorazione e dell'estrazione del petrolio, del gas o geotermico e magazzini sotterraneo destinati a contenere e/o controllare la pressione dei pozzi; ciò comprende la testa del pozzo (albero di Natale), i premonitori dell’eruzione (BOP), i collettori di tubazione e tutte le loro attrezzature a monte;

(j) attrezzature comprendenti involucri o macchinari in cui il dimensionamento, la scelta del materiale e le regole di fabbricazione si basano principalmente su requisiti di resistenza, rigidità e stabilità sufficienti a soddisfare gli effetti operativi statici e dinamici o altre caratteristiche operative e per i quali la pressione non è un fattore di progettazione significativo; tali attrezzature possono comprendere:

  • (i) motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna;
  • (ii) motori a vapore, turbine a gas/vapore, turbogeneratori, compressori, pompe e dispositivi di azionamento;

(k) ) altiforni, compreso il sistema di raffreddamento del forno, recuperatori a caldo, estrattori di polveri e fuoriuscita per gas di scarico dell'altoforno e cupole di riduzione diretta, compresi il raffreddamento del forno, i convertitori di gas e le parti per la fusione di acciaio, ferro e metalli non ferrosi;

(l) involucri per apparecchiature elettriche ad alta tensione quali quadri elettrici, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti;

(m) tubi pressurizzati per il contenimento dei sistemi di trasmissione, ad esempio per cavi elettrici e telefonici;

(n) navi, razzi, aeromobili e unità mobili off-shore, nonché attrezzature specificamente destinate all'installazione a bordo o alla loro propulsione;

(o) attrezzature a pressione costituite da un involucro flessibile, ad esempio pneumatici, cuscini d'aria, sfere utilizzate per il gioco, imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione simili;

(p) silenziatori di scarico e di ingresso; (q) bottiglie o lattine per bevande gassate per il consumo finale;

(r) navi destinate al trasporto e alla distribuzione di bevande aventi una PS·V non superiore a 500 bar·L e una pressione massima consentita non superiore a 7 bar;

(s) le attrezzature di cui alla direttiva 2008/68/CE e alla direttiva 2010/35/UE e le attrezzature contemplate dal codice internazionale delle merci pericolose marittime e dalla convenzione sull'aviazione civile internazionale;

(t) radiatori e tubi in impianti di riscaldamento ad acqua calda;

(u) recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione del gas superiore al liquido non superiore a 0,5 bar


Requisiti Tecnici


1. . Le seguenti attrezzature a pressione soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I::

(a) le navi, ad eccezione di quelle di cui alla lettera (b), per:

(i) i gas, i gas liquefatti, i gas disciolti sotto pressione, i vapori e anche i liquidi la cui pressione di vapore alla temperatura massima consentita è superiore a 0,5 bar al di sopra della normale pressione atmosferica (1 013 mbar) entro i seguenti limiti:

  • Per fluidi del gruppo 1 con un volume superiore a 1L e un prodotto di PS e V superiore a 25 bar.L, o con una pressione PS superiore a 200 bar ( allegato II, tabella 1),
  • Per fluidi del gruppo 2, con un volume superiore a 1L e un prodotto di PS e V superiore a 50 bar.L, o con una pressione PSsuperiore a 1000 bar, e tutti gli estintori e le bottiglie portatili per apparecchi respiratori (allegato II, tabella 2);

(ii) liquidi aventi una pressione di vapore alla temperatura massima consentita non superiore a 0,5 bar al di sopra della normale pressione atmosferica (1013 mbar) entro i seguenti limiti::

  • Per fluidi del gruppo 1 con un volume superiore a 1L e un prodotto di PS e V superiore a 200 bar.L, o con una pressione PS superiore a 500 bar (allegato II, tabella 3),
  • Per fluidi del gruppo 2 con una pressione PS superiore a 10 bar e un prodotto di PS e V superiore a 10000 bar.L, o con una pressione PS superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 4);

(b) apparecchi a pressione cotti o altrimenti riscaldati con il rischio di surriscaldamento destinati alla produzione di vapore o di acqua surriscaldata a temperature superiori a 110 °C aventi un volume superiore a 2 L e tutte le pentole a pressione (allegato II, tabella 5);

(c) tubazioni destinate a:

(i) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui pressione di vapore alla temperatura massima consentita è superiore a 0,5 bar al di sopra della normale pressione atmosferica (1 013 mbar) entro i seguenti limiti:

  • Per fluidi del gruppo 1 con DN superiore a 25 ( allegato II, tabella 6),
  • Per fluidi del gruppo 2 con un DN superiore a 32 e un prodotto di PS e DN superiore a 1000 bar ( allegato II,tabella 7);

(ii) liquidi aventi una pressione di vapore alla temperatura massima consentita non superiore a 0,5 bar al di sopra della normale pressione atmosferica (1 013 mbar) entro i seguenti limiti:

  • Per fluidi del gruppo 1 con un DN superiore a 25 e un prodotto di PS e DN supeiore a 2000 bar ( allegato II, tabella 8),
  • Per fluidi del gruppo 2 con PS superiore a 10 bar, DN superiore a 200 e prodotto di PS e DN superiore a 5000 bar ( allegato II, tabella 9).

(d) gli accessori di sicurezza e di pressione destinati alle attrezzature di cui alle linee a), b) e e), anche se tali attrezzature sono incorporate in un gruppo. L 189/176 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 27.6.2014 IT

2. . I seguenti gruppi, che comprendono almeno un apparecchio a pressione di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I:

(a) assemblaggi destinati alla produzione di vapore o di acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 110 °C comprendenti almeno un apparecchio a pressione cotto o altrimenti riscaldato che presenti un rischio di surriscaldamento;

(b) assemblaggi diversi da quelli di cui alla lettera a , se il fabbricante intende renderli disponibili sul mercato e messi in servizio come assemblaggi.

In deroga al primo comma, i gruppi destinati alla produzione di acqua calda a temperature non superiori a 110 °C alimentati manualmente con combustibili solidi e con PS·V superiore a 50 bar·L devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, punti 2.10, 2.11, 3.4, 5 (a) e 5 (d) dell'Allegato I.

3. Le attrezzature a pressione e le assemblaggi inferiori o uguali ai limiti di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettera a , e c e al paragrafo 2 sono progettati e fabbricati conformemente alla prassi di ingegneria del suono di uno Stato membro al fine di garantire un uso sicuro. Le attrezzature e i gruppi a pressione devono essere accompagnati da istruzioni d'uso adeguate. Fatte salve altre normative applicabili in materia di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione, tali attrezzature o assemblaggi non recano la marcatura CE.

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