Gli ascensori e i componenti di sicurezza della direttiva ascensori mirano a
garantire che gli ascensori e i loro componenti di sicurezza siano prodotti per soddisfare i requisiti
essenziali di salute e sicurezza.
La direttiva si applica agli ascensori che servono permanentemente edifici e costruzioni e destinati al
solo trasporto di persone, persone, merci, se il vettore è accessibile a una persona, nonché ai
comandi dell'ascensore.La direttiva si applica anche ai componenti di sicurezza elencati nell'allegato
III della direttiva. Esempi di questi componenti di sicurezza sono i dispositivi per bloccare le porte di
atterraggio, i limitatori di velocità eccessiva e i dispositivi di sicurezza elettrici sotto forma di circuiti
di sicurezza contenenti componenti elettronici.
Gli ascensori che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva sono elencati all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva. Esempi di questi ascensori sono i parapetti da cantiere, gli attrezzi per l'avvolgimento delle miniere e le scale mobili e le passerelle meccaniche.
La definizione di ascensore ai sensi della direttiva è un apparecchio di sollevamento che serve livelli specifici, con un supporto che si muove lungo guide rigide e inclinate con un angolo superiore a 15 gradi rispetto all'orizzontale, o un apparecchio di sollevamento che si muove lungo un percorso fisso anche quando non si muove lungo guide rigide.
Un vettore è definito come parte dell'ascensore con cui sono supportate persone e/o merci per essere sollevati o abbassati.
REQUISITI ESSENZIALI
I requisiti essenziali di salute e sicurezza devono essere soddisfatti per gli ascensori e i componenti di
sicurezza degli ascensori. I requisiti essenziali di salute e sicurezza sono suddivisi in requisiti generali, rischi per le persone all'interno e all'esterno del vettore, altri rischi, marcatura e istruzioni. I requisiti
generali sono quindi nuovamente suddivisi nei seguenti requisiti:
- L’applicazione dei requisiti della direttiva macchine 2006/42/ce comprende;
- I requisiti per i vettori;
- I requisiti per i mezzi di supervisione e i mezzi di sostegno;
- I requisiti per il controllo del carico;
- I requisiti per la macchina;
- I requisiti per il controllo.
OBBLIGHI DEL FABBRICANTE
Gli ascensori sono soggetti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
1. Se sono progettati e fabbricati secondo un modello di ascensore che ha la loro progettazione
tecnica esaminata da un organismo notificato:
a) Ispezione finale degli ascensori. Un organismo notificato verifica e certifica se un sollevatore
modello è conforme ai requisiti precedentemente menzionati;
b) Conformità al tipo in base alla garanzia della qualità della produzione per gli ascensori. Un organismo notificato controlla il sistema di qualità del prodotto di un installatore per valutare se è conforme al certificato o a un ascensore progettato e fabbricato nell'ambito di un sistema di qualità approvato e anche se l'ascensore è conforme ai requisiti precedentemente menzionati.
2. Se un organismo notificato ha valutato il sistema di qualità e, se del caso, la progettazione di un
ascensore:
a) Vedi 1.a;
b) Vedi 1.b;
c) Vedi 1.c.
3. Un organismo notificato valuta se un ascensore è conforme ai requisiti precedentemente
menzionati;
4. Un organismo notificato valuta il sistema di qualità e, se del caso, la progettazione di un ascensore.
I componenti di sicurezza per gli ascensori sono soggetti a una delle seguenti procedure di
valutazione della conformità:
1. Un organismo notificato esamina la progettazione tecnica e verifica e attesta la progettazione
tecnica e verifica a caso se il componente di sicurezza è conforme al tipo approvato descritto
nell'esame di tipo UE;
2. Un organismo notificato esamina la progettazione tecnica e verifica e attesta la progettazione
tecnica e verifica la conformità del tipo in base alla garanzia della qualità del prodotto;
3. Conformità basata sulla piena garanzia della qualità. Un organismo notificato valuterà il sistema di
qualità di un fabbricante per garantire che i componenti di sicurezza per gli ascensori siano
progettati, fabbricati, ispezionati e testati al fine di soddisfare i requisiti precedentemente
menzionati e consentire un ascensore al quale sono correttamente incorporati per soddisfare tali
requisiti.
DOCUMENTAZIONE TECNICA
La documentazione tecnica per gli ascensori deve contenere, se del caso, quanto segue:
- Una descrizione del sollevatore del modello che indichi chiaramente tutte le variazioni
consentite dell’ascensore del modello;
- Disegni e diagrammi di progettazione e produzione;
- Spiegazioni necessarie per la comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento
dell’ascensore;
- Un elenco dei requisiti essenziali di salute e sicurezza presi in considerazione;
- Un elenco delle norme armonizzate applicate in tutto o in parte e, qualora tali norme
armonizzate non siano state applicate, descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i
requisiti essenziali di salute e sicurezza della direttiva;
- Una copia delle dichiarazioni di conformità dell’UE dei componenti di sicurezza per ascensori
incorporati nell’ascensore;
- Risultati dei calcoli di progettazione eseguiti da o per l’installatore;
- Rapporti Test;
- Una copia delle istruzioni;
- Misure adottate nella fase di installazione per garantire che l’ascensore prodotto in serie sia
conforme ai requisiti precedentemente menzionati.
La documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza per ascensori deve contenere, se del
caso, quanto segue:
- Una descrizione del componente di sicurezza per gli ascensori, compresa la sua area di utilizzo
( in particolare possibili limiti di velocità, carico e potenza) e le condizione ( in particolari
ambienti esplosivi ed esposizioni agli elementi);
- Disegni e diagrammi di progettazione e produzione;
- Spiegazioni necessarie per la comprensione di tali disegni e diagrammi e per il funzionamento
del componente di sicurezza per ascensori;
- Un elenco delle norme armonizzate applicate in tutto o in parte e, qualora tali norme
armonizzate non siano state applicate, descrizioni delle soluzioni adottate per consentire al
componente di sicurezza degli ascensori di soddisfare l’esame di tipo UE;
- Risultati dei calcoli di progettazione eseguiti da o per il produttore;
- Rapporti di prova;
- Una copia delle istruzioni per i componenti di sicurezza per ascensori;
- Misure adottate nella fase di fabbricazione per garantire che i componenti di sicurezza per
ascensori prodotti in serie siano conformi al componente di sicurezza per gli ascensori esaminati.